SOCIETÀ OFTALMOLOGICA LOMBARDA

Statuto S.O.L.

Società Oftalmologica Lombarda (S.O.L.)

STATUTO


DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

Art. 1

È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti c.c. un'Associazione denominata: "Società Oftalmologica Lombarda" (S.O.L.).

Essa è retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2

L'associazione ha sede in Pavia - 27100, Piazzale Golgi n. 2.

Il domicilio degli associati è ad ogni effetto presso la sede sociale.

Art. 3

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Art. 4

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

L'Associazione finalizza la propria attività all'azione di divulgazione e informazione culturale degli oculisti, ed al loro costante adeguamento all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie cliniche, allo scopo di salvaguardare la loro rispondenza ai dettami del progresso scientifico e tecnologico del settore.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione adotta ogni iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione potrà:

  1. promuovere e contribuire al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all'incremento ed alla diffusione dell'Oftalmologia;
  2. organizzare e patrocinare convegni, dibattiti e seminari riguardanti problematiche scientifiche di interesse per l'Oftalmologia;
  3. promuovere il collegamento, la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Enti operanti con finalità analoghe alle proprie;
  4. organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione sociale sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse;
  5. favorire l'informazione scientifica al fine di garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse.  Per il raggiungimento degli scopi indicati l'Associazione potrà coordinare la propria attività con quella di altre Associazioni ed Enti, anche aderendo ad altre organizzazioni.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono fare parte del!' Associazione i medici chirurghi specialisti e i laureati specializzandi in oftalmologia e oculistica.

Possono inoltre associarsi tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali con carattere continuativo.

Gli Associati si distinguono in ordinari, aggregati, sostenitori e onorari:

  1. sono Associati ordinari i medici oftalmologi e gli specializzandi in oftalmologia operanti su tutto il territorio nazionale che condividono gli scopi dell' Associazione e si impegnano a versare una quota che sarà periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo;
  2. sono Associati aggregati gli ortottisti-assistenti in oftalmologia che, a loro domanda, sono ammessi a fare parte della associazione e si impegnano a versare una quota che sarà periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo;
  3. sono Associati sostenitori le persone fisiche, giuridiche, aziende ed enti che abbiano particolare interesse allo sviluppo della oftalmologia ed eroghino fondi e prestazioni a favore dell'associazione;
  4. Sono Associati istituzionali le figure apicali della Sanità Pubblica accreditata e della Sanità Privata in Lombardia in ambito oftalmologico individuati dal Consiglio Direttivo che si impegnano a versare una quota che sarà periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo;
  5. sono Associati onorari quegli studiosi di chiara fama invitati a partecipare all'attività dell'Associazione in funzione dei particolari contributi o meriti scientifici che possono apportare.

Ciascun Associato ordinario e istituzionale ha diritto di voto nelle delibere assembleari.


Ciascun Associato istituzionale ha diritto di pubblicare sul sito del!' Associazione i nominativi del personale medico/ortottico che vi afferisce nonché le principali attività clinico diagnostiche e terapeutiche svolte presso la struttura di riferimento, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Solo gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa possono partecipare agli eventi congressuali organizzati dal!' Associazione.

Alle cariche sociali possono essere eletti i soci ordinari e istituzionali. L'adesione alla Associazione comporta l'osservanza del presente Statuto, delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti e del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Art. 6

Per assumere la qualità di Associato ordinario, aggregato e istituzionale è necessario possedere le caratteristiche di cui all'art. 5 e presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente i propri dati anagrafici, il domicilio, un indirizzo mail e un indirizzo PEC, ove disponibile, a cui inviare le comunicazioni, accompagnata dal deposito dell'eventuale quota di iscrizione. La domanda è automaticamente accolta in presenza dei requisiti di cui all'art. 5.

È escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso, così come è esclusa la trasmissibilità della quota. La qualifica di Associato si perde per recesso o per decadenza in caso di mancato pagamento della quota associativa per tre anni.

Il rapporto associativo è triennale e si intenderà successivamente rinnovato di triennio in triennio ove non sia data comunicazione di recesso almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

Il Consiglio Direttivo, previa comunicazione all'interessato, può proporre all'Assemblea con motivato parere, l'espulsione di un Associato a qualsiasi categoria esso appartenga, da approvare a maggioranza semplice in ogni situazione, per indegnità, inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, per sospensione o radiazione dall'albo professionale, per attività, o iniziative che in qualsiasi modo contrastino o siano incompatibili con le finalità associative.

PATRIMONIO

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  1. quote di versamento effettuate dagli associati per iscrizioni e rinnovi determinati dal Consiglio Direttivo;
  2. sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici o Privati;
  3. lasciti, elargizioni; donazioni;
  4. fondo di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi della Associazione:

  1. L’Assemblea degli Associati;
  2. Il Presidente;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Revisore Unico;
  5. Il Segretario-Tesoriere
ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro la fine del mese di dicembre ed è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o, in caso di Assemblea straordinaria anche quando ne facciano richiesta almeno due terzi degli Associati. L'Assemblea ordinaria può essere convocata in qualunque tempo per richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli Associati.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione da spedirsi al domicilio di ogni Associato ovvero da inviare tramite mail o PEC. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti, nonché l'Ordine del Giorno con le materie da trattare.

l'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, ed in particolare a condizione che:

  • sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Tutti gli Associati ordinari e istituzionali in regola con il pagamento delle quote del triennio precedente le votazioni hanno diritto a un voto ciascuno e possono intervenire alle assemblee fino all'inizio delle stesse. Ogni socio ordinario e istituzionale esprime fino ad un massimo di tre (3) preferenze per l'elezione del Consiglio ed una (1) preferenza per l'elezione del Revisore.

Le delibere relative alla nomina delle cariche sociali sono assunte con voto segreto a maggioranza relativa. Non sono ammesse deleghe nell'esercizio del diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali e per le delibere dell'Assemblea Ordinaria.

In caso di Assemblea straordinaria gli Associati possono farsi rappresentare in caso di impedimento mediante delega scritta. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.

Lo scrutinio dei voti segreti è effettuato dagli scrutatori nominati dalla Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Associati amministratori devono astenersi.

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito alla modifica de Il' Atto Costitutivo e dello Statuto; è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati (art. 21 c.c.) aventi diritto di voto, riuniti in assemblea straordinaria.

Le deliberazioni delle assemblee rese in conformità dal presente Statuto, della legge e dei regolamenti, vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti, astenuti e dissenzienti.

Art. 11

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

  1. eleggere alle relative scadenze i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore Unico;
  2. approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo contenente le norme attuative dello Statuto;
  3. approvare la Relazione annuale del Presidente e il bilancio consuntivo;
  4. deliberare l'espulsione degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
  5. deliberare in merito alle proposte attinenti l'attività dell'Associazione ad essa sottoposte dal Consiglio.

È compito del!' Assemblea straordinaria deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento della Società.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente è nominato dal Consiglio al suo interno, resta in carica tre anni e non può essere rieletto in due mandati consecutivi.

Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi anche in giudizio con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti ed ad negozia ed ha inoltre il compito di constatare la regolarità delle assemblee e la validità delle deliberazioni in esse assunte.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, che è composto di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea. La carica di Consigliere è incompatibile con la partecipazione a comitati, fondazioni, onlus, associazioni e qualsiasi altra organizzazione di ottici.

I Consiglieri restano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano in età.

I Consiglieri decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio, eccezione fatta per gravi motivi di salute o per adempimento autorizzato dal Consiglio Direttivo di mandati istituzionali. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un numero pari alla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo si procede ad elezioni suppletive. I membri così nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. Nel caso di singola sostituzione il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione a domicilio ai membri almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si renderà opportuno, su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri o il Revisore Unico.

Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati alle condizioni previste per le riunioni assembleari.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare al Consiglio Direttivo sono demandate le seguenti funzioni:

  • - attua, con i necessari provvedimenti, il raggiungimento delle finalità insite nell'oggetto sociale;
  • - attua le delibere delle Assemblee degli Associati;
  • - approva ii bilancio preventivo;
  • - indice la data e la sede delle Assemblee degli Associati e redige l'Ordine del Giorno;
  • - attribuisce la qualifica di associato istituzionale;
  • - nomina Commissioni Consultive presiedute da un Consigliere e composte di Associati, per lo studio di particolari iniziative inerenti agli scopi sociali dell'Associazione;
  • - determina l'entità della quota associativa;
  • - può revocare i poteri al Presidente, quando ne ricorrano giustificati motivi.
SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 16

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è responsabile della tenuta della contabilità.

Il Segretario-Tesoriere cura l'invio degli atti di convocazione, redige e firma i verbali delle Assemblee, oltre a redigere e firmare i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; a lui è deferita la custodia in archivio dei libri dell'Associazione, dei documenti e degli atti. Inoltre cura la corrispondenza d'ufficio e gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

Il Segretario-Tesoriere si occupa della riscossione delle quote associative e delle somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici, in particolar modo Comuni e Regioni o anche da privati, con la facoltà di rilasciare la relativa quietanza liberatoria; inoltre si attiva per il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione, con l'obbligo di chiedere relativa ricevuta, fattura o quietanza.

REVISORE UNICO

Art. 17

Il Revisore Unico deve essere iscritto al registro dei Revisori presso il Ministero dell'Economia e della Finanza. 11 Revisore rimane in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile; è a lui riconosciuto un emolumento annuo non superiore ai minimi di legge.

Il Revisore Unico ha il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione.

PROBIVIRI

Art. 18

Le funzioni di Probiviri per la risoluzione di eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione sono svolte da tre Soci nominati dal Consiglio in caso di necessità.

Art. 19

Tutte le cariche, eccezion fatta per il Revisore Unico, non sono retribuite.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere, i Consiglieri ed in genere tutti gli Associati che sostengono spese per specifico incarico della "Associazione" e nell'interesse di essa, hanno diritto al rimborso spese di viaggio e di pernottamento, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

RENDICONTO ANNUALE

Art. 20

Gli esercizi sociali hanno la durata di dodici mesi consecutivi e si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla redazione del Bilancio d'Esercizio.

Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

L'Assemblea delibera in merito agli avanzi di gestione, al fine di destinarli alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli avanzi di gestione e le riserve di patrimonio netto potranno essere utilizzati per la copertura delle perdite d'esercizio.

È assolutamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili e di avanzi di gestione, nonché dei fondi e delle riserve durante la vita sociale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 21

Sciogliendosi l'Associazione per qualsiasi causa ed in qualunque_ momento, è compito dell'Assemblea determinare le modalità di liquidazione e nominare uno o più liquidatori stabilendone poteri e retribuzioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni ed Associazioni con finalità analoghe ovvero ad Enti di pubblica utilità a norma di legge, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Art. 22

Per tutte le controversie non risolte dal Collegio Probiviri è competente il Foro della Sede Sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto, l’Associazione è disciplinata nel suo funzionamento da un Regolamento Interno.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nello Statuto o nel Regolamento Interno, vale il disposto di legge del Codice Civile.

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